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MONTE DEI PASCHI
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CAUSALE: Liberalità

 

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura in favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). Rif. legislativo : art.14, decreto legge n. 35/2005 (decreto sulla competitività), L. 80 del 14/05/2005. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. In alternativa alla deducibilità, sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di erogazione di 2.065,83 euro; le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Rif. legislativo : art.15, comma 1, e art.100, comma 2, del D.P.R. 917/86. Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili tipo banca, ufficio postale, assegni bancari e circolari, conservando la documentazione attestante il versamento effettuato (es.: contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale). Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti. Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).